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Nel nuovo quadro della pianificazione territoriale, che si articola nei tre livelli del Piano Urbanistico Provinciale (PUP), del Piano territoriale della Comunità (PTC) e il piano regolatore generale (PRG), in coerenza con il nuovo ordinamento istituzionale, la legge provinciale di pianificazione urbanistica e governo del territorio 4 marzo 2008, n. 1 come revisionata della legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015, n. 15, ha previsto una ridistribuzione delle competenze fra la Provincia e le Comunità di Valle in materia di gestione della tutela del paesaggio.

L’art. 8 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, così come successivamente modificato dall’art. 7 della legge provinciale 4  agosto 2015, n. 15, ha previsto la costituzione in seno alle Comunità, di apposite commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio. 

La L.P. 06.07.2022 n. 7, ha mutato il sistema di governance delle Comunità, valorizzando il ruolo dei Sindaci e dei Consigli dei Comuni compresi nel corrispondente ambito territoriale introducendo significative modifiche alla L.P. 16.06.2006 n. 3 (“Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”).

Precisato che la riforma dell’ente ha riguardato altresì la Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio, prevista dall’art. l’art. 7 della L.P. 15 dd. 04.08.2015 – come novellato dall’art. 14 della L.P. 06.07.2022 n. 7, ai sensi del quale:

1. Presso ciascuna comunità è istituita una commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC), quale organo con funzioni tecnico-consultive e autorizzative.

2. La CPC è nominata dall'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo ed è composta da:

a) il presidente della comunità o un assessore da lui designato, che la presiede;

b) omissis (abrogata)

c) un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a cinque, scelti fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, di cui uno può essere scelto tra i dipendenti della comunità. Almeno due dei componenti sono iscritti agli ordini o ai collegi professionali; due componenti sono designati dal consiglio dei sindaci.

3. I componenti della commissione di cui al comma 2 lettera c), sono individuati attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili, dando evidenza sul sito della comunità delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse; una persona designata dalla Provincia, esperta in materia urbanistica e di tutela del paesaggio.

Le modalità per contattare i rappresentanti della CPC sono le seguenti:

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