Segnalazione illeciti - whistleblowing
Procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica (D.lgs n. 24 del 10 marzo 2023) e disciplina della tutela della persona che segnala violazioni (c.d. whistleblower)
Data di inizio pubblicazione 17/09/2024
Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:
a. dipendenti dell’Ente anche se in periodo di prova o in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe;
b. lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, tirocinanti, volontari che svolgono o prestano attività presso l’Ente;
c. i dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di società ed enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico da parte dell’Ente, limitatamente a violazioni che coinvolgono l’Ente;
d. lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
e. persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l’Ente o di altri soggetti del settore pubblico, limitatamente a violazioni che coinvolgono l’Ente;
f. persone per le quali il rapporto giuridico con l’Ente:
- non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- è già cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto giuridico.
La violazione può riguardare:
- il diritto nazionale, ed in particolare: illeciti civili, amministrativi, penali, contabili;
- il diritto dell’Unione Europea, in particolare:
- illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al D. Lgs 24/2023 e delle normative nazionali che ne danno attuazione, anche se non espressamente citate nel richiamato allegato;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le norme in materia di concorrenza e di aiuti di stato e di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori richiamati.
La segnalazione può avere ad oggetto anche:
- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite, non ancora compiute, ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti i fondati sospetti.
La segnalazione è effettuata a salvaguardia dell’integrità della Pubblica Amministrazione. A tal fine quindi il segnalante non deve utilizzare l’istituto in oggetto per:
- scopi meramente personali;
- effettuare contestazioni e/o rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l’Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici;
- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico o, ancora, le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio);
- le irregolarità nella gestione od organizzazione dell’attività.
Sono, inoltre, escluse dall’ambito di applicazione del D.Lgs n. 24/2023 le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione Europea o nazionali, per le quali si rimanda alle specifiche normative.
È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte del RPCT, nonché da parte di ANAC.
In particolare, nella segnalazione è necessario risultino chiare:
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
L'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016 per il trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti - è disponibile cliccando sul seguente:
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